Regolamento 1371/2007
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INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
SINTESI REGOLAMENTO (CE) 1371/2007 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO FERROVIARIO
Ambito di applicazione
Il regolamento 1371/2007 si applica a tutti i servizi ferroviari forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza ai sensi della direttiva 95/18/CE.
Diritti dei passeggeri
I passeggeri hanno diritto a ricevere un’adeguata e chiara informazione:
- Prima del viaggio, al momento dell’acquisto del biglietto (condizioni generali di trasporto -CGT- applicabili, orari e tariffe);
- Per tutta la durata del viaggio (ritardi e interruzioni di servizio);
- Procedure relative ai reclami.
Le procedure di vendita dei biglietti avvengono attraverso biglietterie, distributori automatici, a bordo dei treni secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di trasporto e qualsiasi altra tecnologia informatica ad ampia diffusione.
Tutele per passeggeri e bagagli
I passeggeri possono trasportare biciclette a bordo del treno, secondo le Condizioni generali di trasporto (disponibili su www.ttesercizio.it).
I passeggeri hanno diritto ad un indennizzo se il loro bagaglio registrato è stato smarrito o danneggiato, secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di trasporto.
I passeggeri hanno diritto ad un risarcimento in caso di decesso o di lesioni, in particolare va versato entro quindici giorni dall’identificazione della persona fisica avente diritto, un pagamento anticipato non inferiore a 21.000 euro volto a soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito.
Oggetti smarriti
Per gli oggetti smarriti a bordo dei mezzi è possibile rivolgersi al numero di telefono 0463/901150 o all’apposita sezione del sito internet “segnalazione oggetti smarriti”.
Ritardi e soppressioni
I passeggeri hanno diritto ad ottenere un risarcimento in caso di ritardo o soppressione, nella misura minima di seguito elencata:
- 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
- 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo superiore a 120 minuti.
In caso di ritardo all’arrivo o alla partenza di oltre 60 minuti, i passeggeri hanno diritto alla gratuita assistenza (pasti e bevande in quantità ragionevole, alloggio, trasporto alternativo in caso di blocco del treno sui binari) con i limiti e le condizioni di cui all’art.18 del Regolamento 1371/2007.
La richiesta di rimborso, presentata con l’apposito modulo (reperibile nelle biglietterie e dal personale di bordo), va inviata via posta ordinaria a Trentino trasporti esercizio S.p.A. o inviata tramite e-mail o form sul sito www.ttesercizio.it
Trasporto persone a mobilità ridotta e persone con disabilità
Il Regolamento stabilisce che non vi sia alcuna discriminazione nell’effettuazione del trasporto di persone a mobilità ridotta e di persone con disabilità; in particolare:
- Le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità hanno diritto ad un accesso al trasporto non discriminatorio, senza costi aggiuntivi al momento dell’acquisto del biglietto o di effettuazione di una prenotazione;
- Su richiesta, le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità hanno diritto ad essere informate in merito all’accessibilità dei servizi ferroviari e a bordo treno;
- Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono garantire l’accessibilità dei treni e degli altri servizi ferroviari attuando ogni sforzo possibile;
- Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni forniscono, gratuitamente e ragionevolmente, l’assistenza sui treni e nelle stazioni dotate di personale;
- Per garantire buone condizioni di assistenza il passeggero è tenuto a rispettare alcune disposizioni (preavviso, incontro ad un punto prestabilito…)
- Le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità hanno diritto ad un risarcimento se l’impresa ferroviaria è responsabile della perdita o del danneggiamento di attrezzature per la mobilità.
Sicurezza, reclami e qualità del servizio
Il regolamento 1371/2007 impone alle imprese ferroviarie e ai gestori di stazione di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nei treni e nelle stazioni di concerto con le autorità pubbliche.
Le imprese ferroviarie istituiscono un servizio per il trattamento dei reclami onde soddisfare i diritti e gli obblighi contemplati dal Regolamento (consultare sito www.ttesercizio.it sezione Reclami).
I passeggeri hanno facoltà di presentare un reclamo all’Autorità di Regolazione dei trasporti – www.autorita-trasporti.it – [email protected], qualora ritengano violati i diritti sanciti dal Regolamento 1371/2007, in materia di:
- Informazione ai passeggeri e titoli di viaggio;
- Puntualità dei treni e principi generali;
- Soppressione dei treni;
- Pulizia del materiale rotabile e strutture;
- Indagini sul grado di soddisfazione della clientela;
- Trattamento dei reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servizio;
- Assistenza fornita alle persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità.
Trentino trasporti e Trentino trasporti esercizio invitano i propri passeggeri a fare attenzione agli avvisi presenti nelle stazioni e sul sito internet www.ttesercizio.it dove è visionabile il testo integrale del Regolamento 1371/2007.
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